Volontariato di protezione civile: le nuove regole per un impiego corretto

Sul volontariato di protezione civile siamo già tornati più volte negli ultimi mesi.

Oggi, però, il quadro normativo del 2025 può essere letto in modo più completo e soprattutto più operativo.

La domanda non è soltanto quali norme siano cambiate.

La domanda più utile è un’altra:

come deve essere impiegato oggi un volontario di protezione civile?

1. Il volontario non è un lavoratore come gli altri

La Legge 118/2025, di conversione del DL 95/2025, ha introdotto all’art. 6-quater un’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008.

Il principio è chiaro: i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini degli obblighi previsti dall’art. 18 del Testo unico sulla sicurezza.

Questo non significa ridurre la sicurezza.

Significa riconoscere che il volontariato di protezione civile ha caratteristiche proprie e necessita di regole costruite sulla sua specificità.

2. Il punto centrale è il compito da svolgere

Il DCDPC n. 2206 del 24 luglio 2025 aggiorna due degli allegati del decreto del 12 gennaio 2012:

  • Allegato 1: scenari di rischio e compiti dei volontari;
  • Allegato 3: controllo sanitario.

L’Allegato 2, relativo a formazione, informazione e addestramento, resta invece quello del 2012. Il decreto abroga inoltre il precedente provvedimento del 25 novembre 2013.

Da qui emerge un principio fondamentale:

non esiste un volontario utilizzabile per qualsiasi cosa.

Prima si individua lo scenario e il compito da svolgere. Poi si verifica che il volontario abbia formazione, addestramento, attrezzature, DPI e condizioni sanitarie coerenti con quell’attività.

La disponibilità, da sola, non basta.

3. La sicurezza deve essere costruita sul compito reale

Il quadro è stato ulteriormente precisato dal DL 159/2025, convertito nella L. 198/2025, che ha introdotto nel D.Lgs. 81/2008 il nuovo art. 3-bis, dedicato specificamente alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

La norma stabilisce che le organizzazioni devono curare, in relazione agli scenari e ai compiti effettivamente svolti, formazione, informazione, addestramento, attrezzature e DPI adeguati.

Il volontario è equiparato al lavoratore soltanto nei limiti previsti dalla disciplina speciale.

Anche le sedi delle organizzazioni e i luoghi di formazione, esercitazione e intervento non vengono automaticamente considerati luoghi di lavoro.

La logica è semplice:

non meno sicurezza, ma una sicurezza costruita sulla realtà del volontariato di protezione civile.

4. Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria non sono la stessa cosa

Su questo punto si continua spesso a fare confusione.

Il controllo sanitario serve alla ricognizione generale delle condizioni di salute del volontario.

La sorveglianza sanitaria, invece, riguarda i volontari che, nello svolgimento delle attività, risultano esposti a determinati fattori di rischio oltre le soglie o nelle condizioni previste dalla normativa.

In quel caso entra in gioco la disciplina propria della medicina del lavoro.

Per questo non è corretto dire semplicemente:

“Tutti i volontari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.”

Occorre guardare il tipo di attività, l’esposizione e il rischio.

5. Il volontario non serve soltanto nell’emergenza

Questa è, a mio avviso, la parte culturalmente più importante.

Nel nostro immaginario continuiamo spesso ad associare il volontariato alla fase finale:

evento → emergenza → volontari

Ma il sistema di protezione civile comprende previsione, prevenzione, pianificazione, gestione dell’emergenza e superamento.

Anche il volontariato può concorrere alle attività compatibili con il proprio ruolo: monitoraggio, presidio del territorio, informazione alla popolazione, supporto alla pianificazione, esercitazioni e altre attività previste dal sistema.

Se il monitoraggio del territorio rientra nello scenario e nei compiti previsti, e il volontario è adeguatamente formato, non ha senso escluderlo a priori dalla prevenzione sostenendo che la protezione civile intervenga soltanto in emergenza.

Vale però sempre la stessa regola:

scenario corretto, compito definito, volontario preparato e tutelato.

La regola da ricordare

Il quadro può essere riassunto in una sequenza semplice:

SCENARIO → COMPITO → FORMAZIONE → DPI → TUTELA → IMPIEGO

Se manca uno di questi passaggi, qualcosa non funziona.

Lo stesso principio vale anche al contrario.

Un volontario disponibile non dovrebbe essere utilizzato per lavori, servizi o mansioni che appartengono ad altri soggetti semplicemente perché è gratuito e presente.

Il volontariato di protezione civile non è manodopera gratuita.

È una componente del Servizio nazionale, con compiti, formazione, tutele e limiti.

La vera evoluzione normativa del 2025 sta qui: non nell’allargare indiscriminatamente ciò che il volontario può fare, ma nel rendere sempre più stretto il rapporto tra ciò che gli chiediamo di fare e ciò per cui è stato formato, equipaggiato e tutelato. Da questo principio dovrebbe partire

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3 Responses

  1. Molto istruttivo… e grazie alla Tua esposizione viene ricordato, soprattutto alle istituzioni, il vero ruolo e la competenza dei Volontari. Grazie

  2. Sono i sindaci che ti chiamano per farti fare i lavori più assurdi, anche quando mancano le competenze, le attrezzature adeguate e spesso anche la forza lavoro, perché prendo esempio di dove sono io, siamo in 25 ma operativi 3 o 4

  3. Ma un corso per i sindaci?Quelli che consco sono nella stragrande maggioranza ignoranti su di noi e preoccupati solo della parte burocraticha che ,siamo in Italia,soverchia spesso le capacità operative.

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