COSA VERIFICANO I NUOVI MODELLI DI CONTROLLO SUGLI ETS
Il Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 adotta i modelli per i controlli ordinari e straordinari. Riguarda anche le ODV di Protezione Civile in quanto Enti del Terzo settore.
Il 10 agosto 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, con Decreto direttoriale n. 198, i modelli di verbale per i controlli sugli Enti del Terzo Settore: uno per il controllo ordinario, uno per lo straordinario, uno per il caso di mancato controllo per irreperibilità dell’ente.
Va detto subito, con chiarezza: non è un provvedimento di Protezione Civile. È un provvedimento sul Terzo Settore, adottato ai sensi dell’art. 5 del D.M. 125/2025 e del Titolo XI del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Riguarda la Protezione Civile in un solo caso preciso: quando parliamo di associazioni e organizzazioni di volontariato di Protezione Civile che sono, esse stesse, Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.
La vigilanza sugli ETS non nasce oggi. Esiste dal 2017, prevista dall’art. 96 del Codice. Quello che cambia con il decreto n. 198 è che il controllo acquista, per la prima volta, una forma operativa uniforme: modelli standard, voci precise, verifiche leggibili e comparabili in tutto il Paese.
Gruppo comunale e ODV: due piani diversi
Il modello di verbale ordinario chiarisce un punto che nel dibattito sul volontariato viene spesso confuso. I gruppi comunali e intercomunali di Protezione Civile sono espressamente indicati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione di questa disciplina.
Il gruppo comunale resta inserito nella struttura dell’ente locale e segue un proprio ordinamento. L’associazione o ODV di Protezione Civile iscritta al RUNTS, invece, è soggetta alla disciplina degli ETS e al relativo sistema dei controlli: statuto, organi, bilanci, volontari.
Cosa verifica concretamente il modello
Per un’ODV di Protezione Civile, il verbale ordinario traduce il controllo in verifiche molto concrete:
— se il registro dei volontari è tenuto correttamente
— se i volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’art. 18 del Codice
— come vengono effettuati i rimborsi spese, e se esiste un atto interno che ne disciplina modalità e limiti
— se l’attività di interesse generale prevista dallo statuto è stata effettivamente svolta, e se resta prevalente rispetto a eventuali attività diverse
— se gli organi sociali previsti sono correttamente composti e funzionanti
Non sono richieste nuove regole. Sono gli stessi obblighi già previsti dal Codice del Terzo Settore, tradotti in una checklist verificabile.
Come si svolge il controllo
Il controllo può svolgersi attraverso accertamenti documentali oppure anche “in loco”: la scelta non è indifferente, perché nella pratica gran parte della regolarità dell’organizzazione dovrà risultare direttamente dai documenti conservati dall’ente.
Per gli enti più piccoli è previsto un regime semplificato: quando nel triennio precedente i bilanci depositati hanno registrato entrate complessive pari o inferiori a 60.000 euro, il modello stesso indica quali sezioni compilare, riducendo l’ambito della verifica.
Perché l’organizzazione conta quanto l’operatività
Essere volontari di Protezione Civile non significa essere fuori da regole, responsabilità organizzative e trasparenza. La disponibilità sul campo, l’esperienza, la buona volontà restano il cuore del sistema. Ma non sostituiscono una struttura amministrativa capace di reggere una verifica.
Un’ODV oggi deve poter dimostrare come funziona, non solo raccontarlo. Registro dei volontari aggiornato, assicurazioni in regola, rimborsi tracciati da un atto interno, bilanci depositati nei termini: sono gli elementi con cui un’associazione mostra, nero su bianco, la propria affidabilità organizzativa.
È lo stesso principio per cui lavoro da anni sul terreno della prevenzione: la qualità di un sistema di volontariato si misura anche nella capacità di essere ordinato, documentato e verificabile prima che arrivi l’emergenza.
Documenti allegati
— Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026
— Verbale di controllo ordinario ETS (All. 1)
— Verbale di controllo straordinario ETS (All. 2)
— Verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente (All. 3)

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