Negli ultimi anni è cresciuta, tra volontari e amministratori, una domanda ricorrente: cosa succede se, durante un intervento, qualcosa va storto? La paura di rispondere penalmente per un errore commesso in buona fede ha frenato disponibilità, iniziativa, a volte anche la semplice voglia di assumersi un ruolo di comando.

L’8 luglio 2026 il Governo ha presentato al Senato l’emendamento 6.100 all’articolo 6 del DDL S.1779 sulla protezione civile, riscrivendo il nuovo articolo 42-ter del Codice della protezione civile con un’impostazione diversa da quella circolata finora. Il 4 agosto 2026 l’Aula del Senato ha approvato il testo in prima lettura, per alzata di mano, con l’astensione delle opposizioni.

Attenzione: il DDL S.1779 non è ancora legge. È ora all’esame della Camera dei deputati per la seconda lettura e l’approvazione definitiva, e diventerà legge solo dopo il via libera di Montecitorio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Va trattato come un testo in corso di approvazione, non come un punto fermo: chi lavora nel sistema protezione civile lo sa bene, le riforme possono ancora cambiare forma fino all’ultima lettura.

Cosa prevede la modifica

Fin qui si era parlato genericamente di limitare la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave. L’emendamento 6.100 propone qualcosa di più preciso: nei reati colposi commessi durante attività di protezione civile, autorità, operatori e volontari non risponderebbero penalmente se hanno rispettato le linee guida previste dalla legge o, in loro assenza, le buone pratiche adeguate alla situazione concreta.

La domanda che conterà, se il testo diventerà legge, non sarà più genericamente “quanto grave è stato l’errore”. Sarà: la procedura seguita era quella corretta per quella situazione?

Il testo include espressamente le autorità di protezione civile e gli operatori delle strutture di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. È stato presentato pubblicamente anche come tutela per il volontariato.

Il punto che conta davvero

Chi legge questa riforma come un “liberi tutti” sbaglia impostazione. È l’esatto contrario: sposta il baricentro della tutela su ciò che un ente, un’organizzazione di volontariato o un Comune fanno prima che l’emergenza arrivi.

Procedure operative scritte, non tramandate a voce. Formazione dei volontari coerente con gli scenari che verranno realmente chiamati ad affrontare. Confini chiari tra ciò che rientra nelle competenze di un volontario e ciò che non vi rientra. Tracciabilità di attivazioni, consegne operative, briefing, dispositivi di protezione individuale, catena di comando.

Questi non sono adempimenti burocratici. Sono, nella logica della riforma, ciò che stabilisce se un’autorità o un operatore risponderanno penalmente di un errore colposo commesso in servizio.

Il DDL prevede inoltre l’elaborazione di linee guida nazionali per l’esecuzione delle attività di protezione civile, con il coinvolgimento dell’Osservatorio sulle buone pratiche. È il passaggio da seguire con più attenzione: se la riforma arriverà in porto in questa forma, quelle linee guida smetteranno di essere semplici strumenti organizzativi. Diventeranno uno dei parametri che il giudice userà per stabilire una responsabilità.

Il testo approvato dal Senato prevede anche una relazione biennale al Parlamento sull’attuazione della legge (art. 6-bis, introdotto in Commissione), e nel corso della discussione è passato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare una copertura delle spese legali per i volontari coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti connessi al servizio: un tema distinto dalla non punibilità, ma coerente con lo stesso obiettivo di tutela.

Perché conta per il volontariato

Il volontario non può essere trattato come una risorsa intercambiabile, buona per ogni compito. Deve essere formato per l’attività che gli viene affidata, dotato correttamente, inserito in una catena di comando riconoscibile. La tutela che la riforma propone premia chi ha lavorato così. Non premia l’improvvisazione, nemmeno quella in buona fede.

Perché conta per i sindaci

La responsabilità del sindaco non si affronta a colpi di allarme o di rassicurazione generica. Si affronta con un piano comunale aggiornato e realmente utilizzato, non un documento archiviato in un cassetto. Con procedure operative note a chi le deve applicare. Con un’informazione alla popolazione fatta prima, non durante l’emergenza. Con decisioni tracciate, non ricostruite a posteriori.

Il punto di fondo

Non mancano norme, in Italia. Manca cultura amministrativa diffusa, presidio territoriale continuo, assunzione di responsabilità prima che arrivi l’emergenza. Questa riforma, se arriverà a compimento, non farà eccezione: premierà chi ha già lavorato in questa direzione, e lascerà scoperto chi ha continuato a rimandare.

La protezione civile seria non si costruisce con uno scudo penale. Si costruisce con la preparazione che permette a quello scudo, se e quando arriverà, di avere un senso concreto.

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