Negli ultimi anni si è diffusa una pratica tanto comune quanto scorretta: l’utilizzo delle associazioni di volontariato di protezione civile per gestire i parcheggi o dirigere il traffico in occasione di feste di paese, sagre, manifestazioni locali. Una prassi che non solo non è prevista dalla normativa vigente, ma espone volontari, amministratori locali e organizzatori a rischi legali, assicurativi e reputazionali.

Questo articolo nasce per chiarire definitivamente quali sono i limiti normativi, quali responsabilità sono in capo ai volontari e agli enti promotori, e soprattutto per tutelare la dignità e la correttezza del sistema di protezione civile.

Il quadro normativo di riferimento

Le organizzazioni di volontariato che operano all’interno del sistema di protezione civile sono disciplinate da una serie di norme specifiche:

  • Decreto Legislativo 1/2018, il Codice della Protezione Civile, che ne definisce la struttura e le modalità operative;
  • D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, che regolamenta le organizzazioni di volontariato sotto il profilo giuridico e organizzativo;
  • D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esteso ai volontari grazie all’art. 3, comma 12-bis;
  • Circolari del Dipartimento della Protezione Civile (n. 32320 del 2016 e n. 45427 del 2018), che vietano espressamente l’impiego dei volontari per compiti di regolazione del traffico.

A tutto ciò si aggiunge l’art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che stabilisce chi può svolgere attività di polizia stradale: forze dell’ordine, polizie locali, militari con funzioni specifiche e figure abilitate come gli ASA (Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva) per manifestazioni sportive.

I volontari di protezione civile non rientrano in nessuna di queste categorie, nemmeno se attivati dal Comune.

Quando è legittimo attivare i volontari

L’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è legittima solo in presenza di eventi che comportino rischi per la pubblica e privata incolumità, e solo se:

  • è previsto un piano comunale di protezione civile;
  • è attivato formalmente un Centro Operativo Comunale (COC);
  • le attività assegnate ai volontari sono coerenti con lo scenario di rischio previsto e rientrano tra quelle ammesse dalla normativa e dalle linee guida tecniche.

Questo può accadere, ad esempio, in presenza di eventi con elevata affluenza che rendono necessario il supporto alla gestione delle vie di fuga o alla sicurezza della popolazione. Ma anche in questi casi, i compiti dei volontari devono essere ben definiti, tracciabili e autorizzati formalmente.

Non si può in alcun modo attivare un’associazione solo per gestire un parcheggio o far dirigere i veicoli in entrata e uscita da un’area festa. Tali compiti non rientrano nella missione di protezione civile.

Le conseguenze di un uso improprio

L’uso dei volontari al di fuori del contesto autorizzato comporta gravi responsabilità:

  • Penali, nel caso in cui vengano usati simboli, palette, abbigliamento o comportamenti che inducono i cittadini a ritenere che il volontario svolga funzioni di pubblico ufficiale (artt. 471, 497-ter, 498 c.p.);
  • Assicurative, perché le coperture previste dal sistema di protezione civile non si applicano ad attività non autorizzate o improprie;
  • Organizzative, perché si viola il principio di separazione tra funzioni di protezione civile e funzioni di sicurezza e viabilità.

Nessun sindaco, presidente di comitato festa o amministratore locale può legittimare queste attività con ordinanze o accordi informali. La legge è chiara: il volontario è un incaricato di pubblico servizio, non un agente di polizia stradale.

Quali attività sono invece consentite

Durante eventi pubblici, i volontari possono:

  • fornire supporto informativo alla popolazione;
  • collaborare nella logistica generale (allestimento, accoglienza, informazione);
  • garantire assistenza alle persone fragili in caso di emergenza;
  • presidiare aree di sicurezza individuate nel piano di protezione civile, se regolarmente attivati.

In nessun caso possono fermare veicoli, impartire ordini agli automobilisti o utilizzare strumenti riservati ad altri corpi istituzionali.

È invece consentito – e raccomandato – indossare abbigliamento ad alta visibilità conforme alle norme tecniche, utilizzare bandierine, torce o altri strumenti non confondibili con quelli ufficiali.

Un chiarimento necessario

Il volontariato di protezione civile è una risorsa essenziale, preziosa, competente. Ma proprio per questo deve essere rispettato nei suoi limiti normativi e operativi. Utilizzarlo impropriamente non solo è pericoloso, ma danneggia l’immagine dell’intero sistema.

È tempo che anche le amministrazioni locali e i comitati organizzatori comprendano che la gratuità del servizio non autorizza l’abuso. Proteggere i volontari significa riconoscerne il ruolo, ma anche non chiedere loro ciò che la legge non consente.

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One response

  1. Buongiorno, quindi non devono nemmeno imbiancare uffici, pulire strade o zone di boschi.. sì queste mansioni sono chieste dal comune?
    Invece se queste mansioni sono mosse dal loro senso civico possono?

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