Quando un volontario viene attivato ufficialmente dall’Autorità di protezione civile, svolge un servizio di pubblico interesse. In quel periodo è un incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.): non un pubblico ufficiale, ma neppure un cittadino qualsiasi. Questa qualifica chiarisce doveri e responsabilità e spiega perché l’ordinamento tutela sia il volontario sia il datore di lavoro che lo mette a disposizione.

La cornice normativa, senza giri di parole
Il quadro attuale è nel Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), in particolare agli articoli 39 e 40. Il vecchio DPR 194/2001 è stato abrogato dal Codice, ma quest’ultimo ha previsto una continuità transitoria fino all’adozione degli atti pratici. Oggi gli atti di riferimento sono due: la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 24 febbraio 2020, che spiega come presentare le richieste di rimborso o ristoro (chi può chiederle, quali documenti servono, a chi inviarle, con un termine di due anni dalla fine dell’attività), e il DPCM 26 ottobre 2018, che ha introdotto il credito d’imposta per i datori di lavoro come alternativa al rimborso, utilizzabile in compensazione con F24 a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito. In questo assetto sono stati coordinati anche i limiti temporali storici di impiego dei volontari.

Cosa significa per il volontario
Se l’organizzazione a cui appartieni è iscritta negli elenchi ufficiali e l’attività è autorizzata, il posto di lavoro è conservato e stipendio e contributi sono garantiti per i giorni impiegati. Non vale solo in emergenza: rientrano anche pianificazione, esercitazioni/addestramento e formazione, perché la prevenzione è parte del servizio alla collettività. Tutto nasce da un atto semplice ma decisivo: l’attivazione formale (chi ti attiva, dove, quando, per quale attività). Senza attivazione non scatta nulla; con l’attivazione scattano anche i doveri: seguire le procedure, usare i DPI, rispettare la sicurezza propria e altrui.

I giorni: le soglie che contano
Per soccorso e assistenza in emergenza la misura ordinaria arriva fino a 30 giorni consecutivi e 90 giorni annui; se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le soglie salgono a 60 giorni consecutivi e 180 giorni annui. Per pianificazione, addestramento ed esigenze formative il tetto è 10 giorni consecutivi e 30 giorni annui. Sono le grandezze storiche del sistema, oggi coerenti con il Codice: in pratica, entro questi limiti l’assenza è giustificata e retribuzione e contribuzione restano coperte.

Cosa significa per il datore di lavoro
Il principio è chiaro: lo Stato chiede un impegno civico, ma non scarica il costo sull’impresa. Se un dipendente è attivato per attività autorizzate, l’azienda può ottenere il rimborso degli emolumenti secondo l’art. 40 del Codice e la Direttiva 24/02/2020 (che dettaglia soggetti, documenti e tempi), oppure scegliere il credito d’imposta del DPCM 26/10/2018, più rapido perché si recupera quanto pagato in F24. La scelta tra rimborso e credito dipende dall’organizzazione interna e dai tempi con cui si preferisce rientrare delle somme.

E per autonomi e professionisti
Anche chi lavora in proprio non è lasciato solo. La Direttiva 24/02/2020 prevede il ristoro del mancato guadagno per gli autonomi e i liberi professionisti attivati regolarmente, con criteri e documenti indicati in modo puntuale. Vale la stessa regola di buon senso: si serve la collettività, ma non a spese di chi lavora.

Perché tutto questo conta
Chiamarle “tutele” è corretto; chiamarle “benefici” è fuorviante. Queste norme sono il meccanismo che rende possibile una protezione civile credibile: permettono ai volontari di formarsi e intervenire, ai datori di lavoro di sostenerli senza rimetterci, ai sindaci di contare su squadre pronte prima dell’emergenza. Quando la catena funziona — attivazioni chiare, organizzazioni in regola, rimborsi istruiti bene o credito d’imposta usato con criterio — la prevenzione smette di essere slogan e diventa pratica quotidiana.

Per approfondire (in chiaro)
D.Lgs. 1/2018, artt. 39–40 (partecipazione dei volontari; rimborsi/crediti) e artt. 48–50 (abrogazioni e continuità transitoria). Direttiva PCM 24/02/2020 (procedure, documenti, termine biennale). DPCM 26/10/2018 (credito d’imposta, compensazione F24 dal giorno 10). Art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio).

FAQ — Volontari di Protezione Civile

Quando scattano le tutele?
Con attivazione formale dell’Autorità (chi, dove, quando, per cosa). Senza attivazione non scatta nulla.

Quanti giorni sono previsti?
• Emergenza: fino a 30/90 (30 consecutivi, 90 annui).
  Con stato di emergenza nazionale: fino a 60/180.
• Pianificazione, esercitazioni, formazione: 10/30 (10 consecutivi, 30 annui).

Cosa spetta al volontario?
Posto conservato, stipendio e contributi garantiti nei limiti di legge, se organizzazione iscritta e attività autorizzata.

Cosa spetta al datore di lavoro?
Rientro dei costi in due modi:
– Rimborso (Direttiva 24/02/2020: chi, documenti, termine 2 anni).
– Credito d’imposta (DPCM 26/10/2018: compensazione F24 dal giorno 10 del mese successivo).

Autonomi e professionisti?
Possibile ristoro del mancato guadagno (Direttiva 24/02/2020) con attivazione regolare e documentazione.

Parole giuste
Durante l’attivazione il volontario è incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), non pubblico ufficiale.

Riferimenti rapidi
D.Lgs. 1/2018, artt. 39–40; artt. 48–50.
Direttiva PCM 24/02/2020 (procedure; termine 2 anni).
DPCM 26/10/2018 (credito d’imposta; F24 dal giorno 10).

#

2 Responses

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!