Con il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3932 del 12 dicembre 2025 viene finalmente messo ordine in un ambito delicatissimo della protezione civile: la formazione di chi opera dopo un evento calamitoso, quando le decisioni incidono direttamente sulla sicurezza delle persone, sugli edifici e sul patrimonio culturale.

Il decreto non riguarda la prevenzione, non riguarda l’allerta e non introduce nuove figure operative.
Si applica esclusivamente alla fase di post-emergenza e definisce chi può essere formato, per fare cosa, con quali requisiti e per quanto tempo.

In particolare, disciplina due ambiti ben distinti:

  • la formazione dei tecnici e del personale della pubblica amministrazione per le attività di valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità delle strutture;
  • la formazione dei volontari di protezione civile e dei funzionari pubblici per le attività di salvaguardia dei beni culturali colpiti da eventi calamitosi.

A chi si riferisce davvero il decreto

Il decreto si rivolge a soggetti ben precisi.

Da un lato:

  • tecnici della pubblica amministrazione;
  • professionisti iscritti agli ordini e collegi;

che possono essere impiegati nelle attività di valutazione dei danni e di agibilità delle strutture nel post-evento.

Dall’altro lato, ed è qui la distinzione fondamentale:

  • volontari di protezione civile;
  • funzionari delle amministrazioni pubbliche;

ma solo per quanto riguarda le attività di salvaguardia dei beni culturali in emergenza.

Il decreto non abilita i volontari a svolgere valutazioni strutturali o a dichiarare l’agibilità degli edifici.
In quell’ambito la responsabilità resta tecnica e professionale.

Perché il decreto è importante

Il senso del provvedimento è molto chiaro:
nel post-emergenza non ci si può improvvisare.

Valutare un edificio, censire un danno, intervenire su un bene culturale significa assumersi responsabilità tecniche, amministrative e anche penali.
Per questo il decreto punta su tre principi: competenza, tracciabilità della formazione, aggiornamento continuo.

Cosa prevede per tecnici e pubblica amministrazione

Per le attività di valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità, il decreto introduce un percorso formativo strutturato a livelli.

È previsto:

  • un livello base obbligatorio, che fornisce le conoscenze fondamentali sul sistema di protezione civile, sulla sicurezza degli operatori, sull’uso dei DPI e sugli strumenti di rilievo;
  • livelli specialistici, necessari per operare concretamente nelle attività di agibilità e censimento danni;
  • livelli più avanzati per chi svolge ruoli di supporto tecnico e di coordinamento nelle strutture di emergenza.

La formazione non è generica, ma mirata alla funzione che si va a svolgere.

Cosa prevede per i volontari: focus sui beni culturali

Il decreto è molto preciso quando parla di volontari.

I volontari di protezione civile sono destinatari della formazione esclusivamente per le attività di:

  • messa in sicurezza;
  • tutela;
  • salvaguardia dei beni culturali danneggiati da eventi calamitosi.

Si tratta di un ambito che richiede:

  • conoscenze specifiche;
  • coordinamento con il Ministero della Cultura;
  • rispetto di procedure rigorose.

Il principio è chiaro: il volontariato è una risorsa solo se formato e correttamente inserito nel sistema.

Validità della formazione e aggiornamento

Un altro elemento centrale del decreto riguarda la validità della formazione.

Ogni percorso formativo:

  • ha una durata di 5 anni;
  • richiede un aggiornamento periodico.

Per mantenere l’abilitazione è necessario:

  • partecipare ad attività di aggiornamento riconosciute, oppure
  • dimostrare di aver operato effettivamente in emergenza per un numero minimo di giornate.

La formazione non è più “per sempre”, ma va mantenuta nel tempo.

Chi può organizzare la formazione

Il decreto stabilisce con chiarezza anche i soggetti che possono erogare la formazione:

  • Regioni e pubbliche amministrazioni;
  • Dipartimento della Protezione Civile;
  • organizzazioni nazionali di volontariato;
  • ordini professionali e Struttura Tecnica Nazionale;
  • università, centri di ricerca e Vigili del Fuoco;
  • Ministero della Cultura per la parte relativa ai beni culturali.

Questo garantisce uniformità nazionale e percorsi formativi riconosciuti.

Il messaggio finale del decreto

Il messaggio che emerge è semplice e forte: nel post-emergenza servono ruoli chiari e competenze certificate.

Questo decreto non allarga le maglie, non crea scorciatoie e non confonde i ruoli.
Rafforza invece un principio fondamentale: la protezione civile funziona solo quando ognuno fa ciò per cui è formato, nel rispetto delle responsabilità e della sicurezza di tutti.

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3 Responses

  1. Certo che se avessi saputo prima, è un argomento interessantissimo. Solo che il mese prossimo sono 79

  2. Certo che se avessi saputo prima, è un argomento interessantissimo. Solo che il mese prossimo sono 79

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