Negli ultimi mesi il dibattito sulla responsabilità di sindaci, coordinatori e volontari di protezione civile si è intensificato.
Sentenze, proposte di modifica normativa e discussioni pubbliche hanno riportato al centro una domanda che, in realtà, dovrebbe accompagnare ogni attività di protezione civile:
cosa significa davvero attivare un volontario?
La risposta può sembrare semplice. In realtà non lo è.
Troppo spesso il termine “attivazione” viene utilizzato come sinonimo di “mandare qualcuno a fare qualcosa”.
Ma nella protezione civile l’attivazione è molto di più.
È un atto organizzativo.
È una decisione che comporta responsabilità.
È il punto di incontro tra pianificazione, sicurezza, formazione e tutela delle persone.
La disponibilità non basta
Il volontariato rappresenta una delle risorse più preziose del Servizio nazionale di protezione civile.
Dietro ogni intervento ci sono donne e uomini che mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria disponibilità per aiutare la comunità.
Proprio per questo non possono essere considerati una risorsa generica utilizzabile per qualsiasi attività.
La disponibilità personale, da sola, non è sufficiente.
Prima di impiegare un volontario occorre chiedersi:
- qual è l’attività da svolgere;
- se si tratta di una reale attività di protezione civile;
- se lo scenario di rischio è stato valutato;
- se il volontario è formato per quel compito;
- se sono disponibili dispositivi di protezione adeguati;
- se esiste una catena di comando e coordinamento chiara;
- se l’attivazione è stata correttamente tracciata.
Se queste domande restano senza risposta, il problema non è il volontario.
Il problema è l’organizzazione.
Attivare significa assumersi una responsabilità
L’attivazione non è una formula amministrativa.
È la decisione con cui un’autorità competente assegna persone, mezzi e risorse a uno specifico scenario operativo.
Per questo motivo deve essere chiaro:
- chi interviene;
- per fare cosa;
- sotto la responsabilità di chi;
- con quali limiti operativi;
- con quali dispositivi e dotazioni;
- per quale durata.
La tracciabilità delle decisioni non è burocrazia.
È tutela.
Tutela per il Sindaco, per il coordinatore, per l’organizzazione e soprattutto per il volontario.
Non tutte le attività sono uguali
Esiste una differenza sostanziale tra un intervento urgente e non differibile e un’attività programmabile.
Quando una situazione richiede una risposta immediata, il contesto operativo è inevitabilmente più complesso.
Quando invece un’attività è programmabile, prevedibile e organizzabile in anticipo, cresce il livello di attenzione richiesto a chi coordina e pianifica.
Proprio perché c’è il tempo per valutare rischi, competenze e modalità operative, diventano meno giustificabili eventuali carenze organizzative.
La domanda da porsi non è soltanto:
chi è disponibile?
La domanda vera è:
chi è realmente preparato per svolgere quel compito in sicurezza?
Un caso che vale la pena leggere bene
Le motivazioni depositate nel caso Preone — Tribunale di Udine, giugno 2026, sentenza di primo grado non definitiva — descrivono un intervento su una strada forestale finalizzato a consentire un’escursione turistica.
Secondo quanto riportato dalle cronache, il giudice ha evidenziato che quell’escursione si sarebbe potuta, e anzi dovuta, differire ad altra data.
Non era emergenza.
Era un’attività programmabile.
Il Comune, successivamente, affidò lo stesso lavoro a una ditta specializzata. Questo passaggio, nelle motivazioni, assume un peso rilevante: dimostra che si poteva organizzare diversamente.
Il punto non è attaccare il volontariato.
Il punto è capire cosa accade quando un’attività non urgente viene affidata a volontari senza una valutazione adeguata dello scenario, delle competenze, dei mezzi disponibili e dei rischi presenti.
È qui che il caso Preone diventa una lezione per tutto il sistema.
Non perché ogni incidente debba trasformarsi automaticamente in responsabilità penale.
Ma perché ogni attivazione deve essere preceduta da una domanda semplice e decisiva:
questo compito può essere affidato a questi volontari, in questo scenario, con questa formazione e con queste dotazioni?
Se la risposta non è chiara, fermarsi non è paura.
È responsabilità.
Formazione, DPI e scenari di rischio
La normativa degli ultimi anni ha progressivamente rafforzato il legame tra formazione, scenari di rischio e attività svolte.
Non basta una formazione generica.
Non basta avere una divisa.
Non basta possedere un’attrezzatura.
Ogni attività deve essere coerente con:
- lo scenario di rischio;
- il livello di formazione posseduto;
- l’addestramento ricevuto;
- i dispositivi di protezione disponibili;
- le condizioni operative reali.
La divisa identifica.
Il DPI protegge.
La formazione abilita.
Sono tre cose diverse, e confonderle significa indebolire la tutela del volontario e dell’intero sistema.
La sicurezza non è un adempimento burocratico.
È una condizione necessaria per poter operare.
Difendere il volontariato significa proteggerlo
Di fronte a vicende che coinvolgono il mondo della protezione civile è comprensibile che emergano preoccupazioni e timori.
È legittimo discutere dell’estensione della responsabilità di sindaci, coordinatori e responsabili delle organizzazioni.
È altrettanto legittimo chiedere norme più chiare, capaci di delimitare meglio compiti, ruoli e responsabilità.
Ma una cosa deve restare ferma.
Difendere il volontariato non significa negare l’esistenza di responsabilità.
Significa pretendere organizzazione, formazione, pianificazione e sicurezza.
Significa riconoscere che il primo dovere di chi coordina un gruppo non è quello di dire sempre sì.
È sapere quando intervenire.
È sapere come intervenire.
È sapere con quali risorse intervenire.
Ed è sapere, quando necessario, quando fermarsi.
La vera tutela del volontariato passa da qui.
Dalla competenza.
Dalla prudenza.
Dalla formazione.
Dalla tracciabilità.
Dal rispetto delle persone che scelgono volontariamente di mettersi al servizio della comunità.
Perché la protezione civile non è improvvisazione generosa.
È organizzazione al servizio della comunità.
Chiara Garbin
www.chiaragarbin.it

5 Responses
Anali più che azzeccata! Verissimo, il Volontario di Proteziine Civile è spesso considerato, da alcuni amministratori, la pedina da mettere in campo per poi poter dire che l’Ente ha risposto all’emergenza. Ed è verissimo che questo non può più bastare. I Volontari non sono, e non devono essere la forza lavoro occasionale usata come tampone non solo operativo ma anche, passatemi il termine “burocratico” .
Nessun Ente richiede alle organizzazioni il livello di formazione di quel Volontario impiegato per quell’evento! Quindi sta poi all’organizzazione di Volontariato, decidere chi impiegare e fino a che punto! Diciamo “regole di ingaggio”. Dire sempre sì, specialmente in impieghi non emergenziali, quindi pianificabili, il Coordinatore dell’ AA.VV. deve sempre considerare formazione, DPI, scenario.
Grazie Gianni, hai centrato un passaggio importante: il volontario non può essere considerato una “pedina” da mettere in campo per coprire una necessità organizzativa dell’Ente.
La disponibilità è un valore, ma non basta. Prima vengono scenario, compito, formazione, DPI, responsabilità operativa e tracciabilità.
E sono d’accordo anche su un altro punto: il coordinatore deve valutare chi impiegare, ma l’Ente non può limitarsi a “chiedere volontari”. Deve sapere cosa sta chiedendo, perché lo sta chiedendo e dentro quale cornice operativa.
Il volontariato si tutela così: con regole chiare, organizzazione e responsabilità condivisa.
Negli ultimi anni il sistema della Protezione Civile ha subito profonde trasformazioni normative, organizzative e culturali. L’evoluzione delle responsabilità, l’introduzione di nuove procedure, la crescente attenzione agli aspetti di sicurezza, la maggiore complessità degli scenari emergenziali e la necessità di operare in contesti sempre più interdisciplinari hanno modificato il modo di lavorare di dirigenti, coordinatori e volontari.
In questo contesto non è sorprendente che emergano:
• tensioni relazionali;
• difficoltà comunicative;
• resistenze al cambiamento;
• conflitti di ruolo;
• timori legati alle responsabilità.
Tali fenomeni non devono essere interpretati come segnali di fallimento organizzativo, bensì come effetti tipici di una fase di trasformazione. La sfida principale consiste nel trasformare tali criticità in opportunità di crescita.
Anche i volontari vivono una fase di trasformazione, e molti percepiscono:
• aumento delle responsabilità operative;
• maggiori richieste di attenzione e vigilanza;
• necessità di formazione continua.
Tuttavia, spesso avvertono una limitata partecipazione ai processi decisionali e il bisogno principale non è il potere: è il riconoscimento. Le persone desiderano sapere che la propria esperienza viene ascoltata e valorizzata.
1. Cosa cambia davvero
Prima esisteva una disciplina “speciale” del volontariato di protezione civile, molto basata sul principio di flessibilità operativa in emergenza; con la nuova impostazione:
• vengono introdotti obblighi più chiari;
• vengono definiti standard minimi nazionali;
• aumenta la responsabilità organizzativa dei gruppi e delle associazioni;
• si rafforza il concetto di “modello organizzato di sicurezza”.
Le nuove norme riguardano:
• gruppi comunali;
• gruppi intercomunali;
• associazioni convenzionate;
• ETS che svolgono protezione civile;
• componenti volontarie CRI e CNSAS in parte assimilate.
2. Il punto più delicato: la responsabilità
Qui nasce la vera rivoluzione culturale. La normativa sta dicendo che:
• non basta più “la buona volontà”;
• non basta avere esperienza operativa;
• non basta dire “si è sempre fatto così”.
Serve invece:
• organizzazione formalizzata;
• tracciabilità;
• procedure;
• formazione documentata;
• controllo DPI;
• verifica idoneità operativa.
3. La grande criticità pratica
Qui nasce il problema reale. Molti gruppi comunali o associazioni:
• sono piccoli;
• hanno pochi fondi;
• hanno struttura molto informale;
• basano tutto sull’esperienza pratica.
Ma ora serviranno:
• registri formazione;
• registri DPI;
• procedure;
• verifiche periodiche;
• controllo sanitario;
• tracciabilità addestramenti;
• mansionari operativi.
Quasi un “mini sistema sicurezza aziendale”, per il quale molti gruppi oggi non sono pronti, e su questo ambito devono adoperarsi le Regioni promuovendo i corsi specialistici che sono già a loro carico e spesso in ritardo. Cosa importante che molti non hanno ancora capito: la norma NON riguarda solo la grande emergenza, ma riguarda anche:
• esercitazioni;
• manutenzioni;
• attività ordinarie;
• montaggi;
• pulizie;
• addestramenti.
Quindi anche:
• prova motopompa;
• taglio alberi;
• telonate;
• allestimento campo;
• uso generatori;
• movimentazione carichi.
Il vero cambio epocale introdotto dalla Legge 198/2025 è che il volontario di protezione civile:
• NON è più assimilato stabilmente al lavoratore;
• NON opera più dentro la classica architettura datoriale del Decreto Legislativo 81/2008;
• NON genera automaticamente la filiera classica:
o datore di lavoro,
o dirigente,
o preposto,
o RSPP,
o sorveglianza sanitaria tipica aziendale,
E questo cambia enormemente la responsabilità.
4. Attenzione però: “esclusione dalla 81” NON significa “assenza totale di responsabilità”
Questo è il primo punto fondamentale. La riforma:
• riduce la trasposizione automatica della sicurezza sul lavoro;
• elimina molte responsabilità oggettivizzate tipiche del rapporto lavorativo;
• attenua la figura datoriale, MA non crea una “zona franca”,
Perché restano:
• responsabilità generali;
• obblighi organizzativi;
• obblighi di prudenza;
• responsabilità per colpa;
• responsabilità omissive;
• responsabilità organizzativa dell’ente.
Qui secondo me il nodo più importante del futuro. Perché se:
a. si riduce la tutela lavoristica,
b. si riduce l’apparato della 81/2008,
allora il sistema si sposta su:
c. assicurazioni;
d. coperture regionali;
e. tutele mutualistiche;
f. fondi speciali;
g. responsabilità civile.
5. Oggi quali tutele restano davvero?
Assicurazione obbligatoria del volontario
Prevista dal sistema nazionale di protezione civile che viene fatta dal Comune o Associazione di appartenenza. Dovrebbe coprire generalmente (ma non sempre avviene):
• morte;
• invalidità permanente;
• infortuni;
• responsabilità civile verso terzi, colpa grave e spese legali.
Ma:
• i massimali spesso sono bassi;
• le coperture molto variabili;
• alcune attività specialistiche scarsamente coperte.
E anche qui devono venire incontro le regioni favorendo assicurazioni adeguate come ha fatto la Regione FVG.
Secondo me questo è il punto centrale, perché un volontario:
a. non percepisce stipendio;
b. presta servizio solidaristico;
c. spesso opera in scenari più pericolosi di molti lavori ordinari.
Quindi paradossalmente dovrebbe avere più tutela, non meno.
Perché:
d. affronta alluvioni,
e. incendi,
f. rischio elettrico,
g. motoseghe,
h. mezzi movimento terra,
i. contaminazioni,
j. stress,
k. eventi traumatici.
Eppure, oggi il rischio è avere:
l. meno responsabilità formale dell’organizzazione,
m. ma anche meno tutela concreta.
WCo/SD
Walter, il tema che pone è rilevante, ma va inquadrato in modo diverso.
La Legge 198/2025 non riduce la tutela del volontario: ridefinisce il modello con cui quella tutela si costruisce. Il volontariato di protezione civile non è assimilabile a un rapporto di lavoro ordinario, e la norma ne prende atto. Questo non significa assenza di obblighi: significa che gli obblighi hanno una forma diversa.
Restano centrali formazione, informazione, addestramento, DPI, controllo sanitario, procedure e tracciabilità. Ciò che cambia è l’automatismo: non si trasla più integralmente la filiera aziendale del D.Lgs. 81/2008 su una struttura che, per natura e finalità, è altra cosa.
Il nodo reale è costruire un modello organizzativo specifico, serio e realmente applicabile anche ai piccoli gruppi. Non semplificare per alleggerire, ma semplificare per rendere sostenibile ciò che altrimenti rimane sulla carta.
La tutela concreta non nasce solo dalla norma scritta. Nasce dall’organizzazione che sa cosa chiede, con quali limiti, con quali strumenti e con quali responsabilità.
Sono da’accordo con quanto esposto, il sistema di protezione civile dovrebbe prendere in esame l’obbligatorietà della formazione da parte dei sindaci e dei loro delegati.
Entrambi devono essere formati sulle loro responsabilità.
A volte ci viene richiesto di svolgere attività che nulla hanno a che fare con la protezione civile solo perché siamo gratis ed una pattuglia di domenica costa.
Poi ricevendo un no! Il sindaco ci dice “lo so io ci ho provato”.
Che delusione!!!!