Nel sistema di protezione civile, il concetto di “attivazione” non è solo formale: è l’atto che garantisce la copertura assicurativa, economica e giuridica ai volontari impiegati nelle attività. Capire chi può attivare, in quali casi, e con quali responsabilità, è essenziale per non esporsi a rischi inutili e operare nel rispetto delle regole.

Che cos’è un’attivazione

L’attivazione è un atto formale, scritto, con cui un’autorità di protezione civile autorizza l’impiego operativo dei volontari in risposta a un evento o per attività programmate (esercitazioni, monitoraggi, ecc.).
Questa attivazione deve avvenire per iscritto e può essere effettuata solo da soggetti previsti dalla normativa vigente:

  • il Sindaco per il territorio comunale,
  • la Regione per eventi sovracomunali,
  • il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per eventi di rilievo nazionale o interregionali.

I riferimenti sono l’articolo 39 e l’articolo 40 del D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile.

Quando è il Comune ad attivare

Se l’associazione di volontariato ha una convenzione con il Comune, e l’attività si svolge nel territorio comunale, l’attivazione spetta al Sindaco, autorità di protezione civile ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 1/2018.
In questo caso, l’attivazione può avvenire con una semplice nota firmata dal Sindaco o da un suo delegato, purché tracciabile e documentata.

Solo con attivazione formale il volontario è coperto da:

  • assicurazione,
  • tutela del posto di lavoro,
  • rimborsi spese,
  • riconoscimento dell’attività ai fini normativi.

Quando attiva la Regione

Se l’intervento coinvolge più Comuni o riguarda eventi estesi (ad esempio allerte meteo diffuse, frane o incendi), l’attivazione deve essere gestita dalla Regione, tramite la propria struttura operativa, ad esempio la Sala Operativa Regionale.
La Regione può attivare sia le associazioni iscritte all’albo regionale, sia i gruppi comunali che mettono a disposizione mezzi e volontari al di fuori del proprio territorio.

La Regione assume in questo caso le responsabilità operative e finanziarie legate all’impiego dei volontari, che devono essere avvisati formalmente attraverso i canali ufficiali.

Quando attiva il Dipartimento Nazionale

Nel caso di emergenze fuori Regione, oppure per eventi di interesse nazionale, l’attivazione spetta al Dipartimento della Protezione Civile, che coordina gli interventi attraverso il sistema delle colonne mobili regionali, o in casi specifici, direttamente con le associazioni nazionali.

Senza attivazione del Dipartimento, nessun volontario può muoversi fuori Regione.
Anche in questi casi, l’attivazione deve essere formalizzata per iscritto e comunicata alle associazioni interessate.

Chi attiva, paga (e risponde)

Il principio base è semplice: chi attiva è responsabile.
Questo vuol dire che l’ente che firma l’attivazione:

  • è titolare del coordinamento,
  • è responsabile della sicurezza dei volontari,
  • sostiene economicamente l’azione (rimborsi, carburanti, mezzi, ecc.),
  • risponde giuridicamente in caso di incidenti o problematiche legate all’intervento.

L’attivazione non è quindi un atto generico o politico, ma un atto con conseguenze giuridiche ed economiche dirette.

Attenzione: nessuna attivazione, nessuna tutela

Il volontario che si muove senza attivazione formale, anche se in buona fede o per senso civico, non è coperto da:

  • assicurazione infortuni o responsabilità civile,
  • tutela sul lavoro (permessi, giustificazioni),
  • rimborsi spese,
  • eventuali danni a terzi o automezzi.

Operare senza attivazione può mettere a rischio il singolo e l’organizzazione.

Agire in protezione civile significa operare in un sistema organizzato, dove ogni passaggio è normato e garantisce tutele. Conoscere questi meccanismi è il primo passo per proteggere se stessi, gli altri e il territorio.

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5 Responses

  1. Per legge il volontario delle O.D.V. di Protezione Civile è sempre assicurato e coperto negli ambiti specialistici in cui opera e nelle competenze decretate da Regione o Ministero, della polizza dell’ Ente a cui appartiene, con attivazione o no. Vinicio Solari Presidente O.D.V. PRO-CIV-LIGURIA-COGORNO-GENOVA

    • Questo è parzialmente corretto ma fuorviante:
      È vero che ogni ODV deve avere una propria polizza assicurativa (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore) che copre attività ordinarie, esercitazioni e formazione.
      Non copre automaticamente interventi operativi senza attivazione di un’autorità di protezione civile, perché la copertura assicurativa straordinaria e le tutele (permessi lavorativi, responsabilità civile verso terzi) si attivano solo con attivazione formale (artt. 39-40 D.Lgs. 1/2018).
      In pratica: se un volontario interviene senza attivazione, è come se stesse svolgendo un’attività privata non riconosciuta dal sistema.

      • Buongiorno Chiara, grazie per l’approfondimento. Volevo chiedere, per quanto riguarda l’attivazione per la ricerca persone, solitamente in capo alle prefetture, come dovrebbe funzionare?

        • Ciao Andrea, grazie per la domanda!
          Ogni Prefettura ha un Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, previsto dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 30 aprile 2012.
          Questo piano spiega chi fa cosa: il Prefetto coordina, le forze dell’ordine gestiscono le segnalazioni, i Vigili del Fuoco seguono le operazioni di ricerca e, quando serve, vengono coinvolti soccorso alpino, protezione civile e altre realtà specializzate.
          Ogni piano è adattato al territorio e alle risorse locali, con un obiettivo chiaro: partire subito e coordinare bene tutti.

  2. Molto chiaro, Chiara. Adesso la palla passa ai responsabili, comuni,creazione, governo. A noi volontari spetta aprire gli occhi, azionare il cervello e di agire d’impeto. Grazie

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