Un confine che, atto dopo atto, si sta spostando
Nell’articolo “Il volontariato non si snatura da solo” ho guardato dentro le associazioni: ogni servizio improprio accettato abbassa l’asticella per tutti. Avevo anche scritto che, dove manca la regia pubblica, il vuoto lo riempie chi ha più interesse.
Il caso di Roma Capitale porta il ragionamento un passo più in là. Qui il confine non lo sposta un’associazione che accetta il parcheggio alla sagra. Lo sposta una grande amministrazione, con atti formali, d’intesa con la Prefettura.
Non parlerò dei Tutor della notte né della sicurezza urbana. Sono scelte legittime, con una loro base normativa. Mi interessa una cosa sola: il ruolo che, in questo disegno, viene affidato alla protezione civile.
Ho letto gli atti: le deliberazioni di Giunta 179/2021, 60/2026, 161/2026, 227/2026, 284/2026 e il Piano di protezione civile 2024. Quello che segue si basa su quei testi.
Che cosa ha deciso Roma
Il 22 maggio 2026 la Giunta capitolina ha approvato, con la DGC 161, l’intesa con la Prefettura per la “Rete Roma Notte”. L’atto la qualifica come “modello di sicurezza partecipata” nei luoghi della movida, il giovedì, il venerdì e il sabato sera.
La rete funziona con un centro di coordinamento, l’Hub, presso la Sala Sistema Roma. L’Hub è coordinato dalla Polizia Locale ed esercita “direzione, coordinamento e controllo” sugli operatori sul campo. Tra questi l’intesa elenca, separatamente, gli “operatori di Protezione Civile e sociale”.
Le équipe di protezione civile “coordinano sul campo, affiancano e coadiuvano” i Tutor, “dietro indicazione dell’HUB”. Nella parte dispositiva la Giunta dispone anche il coinvolgimento del personale capitolino iscritto negli elenchi della Colonna Mobile della Protezione Civile.
Le basi giuridiche richiamate sono quelle della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico: D.L. 14/2017, D.L. 113/2018, L. 121/1981, L. 65/1986, Codice del Terzo settore. Il D.Lgs. 1/2018 non è citato. Nella prima attuazione, gli oneri sono finanziati sul capitolo “Servizi per la sicurezza urbana”. La cabina di regia è composta da rappresentanti di Sindaco, Prefetto, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. Non è previsto un rappresentante specifico della protezione civile.
La sequenza, atto per atto
Roma Notte non nasce dal nulla. È l’ultimo passaggio di un percorso che gli atti permettono di ricostruire con precisione.
| Data | Atto | Cosa stabilisce per la protezione civile |
|---|---|---|
| 2021 | DGC 179 | Disciplina della Colonna Mobile Enti Locali: continuità amministrativa dei Comuni colpiti da calamità. Richiamati il Codice e la circolare DPC del 6 agosto 2018 |
| 2024 | Piano di protezione civile | Il limite dell’art. 16 è riconosciuto. Il Piano lo legge come “arretramento” del Sistema nazionale, con spazio per una maggiore esposizione del livello territoriale. Per i piccoli eventi l’assistenza alla popolazione è “ordinariamente disposta” |
| 2025 | Giubileo | Massima esposizione della protezione civile capitolina nei grandi eventi |
| Febbraio 2026 | DGC 60 | Il Dipartimento Protezione Civile diventa una Direzione del Gabinetto del Sindaco. Motivazione: l’esperienza giubilare “nel controllo del territorio” e le esigenze di “presidio e controllo del territorio” |
| Maggio 2026 | DGC 161 | La protezione civile entra nella Rete Roma Notte, con il personale della Colonna Mobile, senza richiamo al Codice |
| Luglio 2026 | DGC 227 | La Direzione Protezione Civile è soppressa. Le funzioni passano alla Direzione Sicurezza urbana, Protezione Civile e Legalità, per una “governance unitaria del controllo territoriale cittadino” |
| Settembre 2026 | DGC 284 | Il catasto delle aree percorse dal fuoco (L. 353/2000) è istruito dalla nuova Direzione. Tra i riferimenti torna il D.Lgs. 1/2018 |
Preso da solo, ogni passaggio ha una sua giustificazione. È la sequenza a porre la domanda: dalla calamità agli eventi delimitati, poi ai piccoli eventi con assistenza ordinaria, poi a un dispositivo stabile e ricorrente di sicurezza urbana.
Il perimetro del Codice
Gli atti non contraddicono formalmente il Codice. Ma il suo perimetro rischia di essere eroso, un passo alla volta, dall’inserimento della protezione civile in funzioni regolate da altre normative.
Le finalità. L’art. 2 del D.Lgs. 1/2018 individua le attività di protezione civile: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione dell’emergenza, superamento. Non si vede quale di queste possa ricomprendere, come tale, la gestione ordinaria e ricorrente della movida. Non è nemmeno un evento programmato: è una condizione ordinaria e ricorrente della vita urbana. Per gli eventi programmati, l’art. 16, comma 3, ammette il supporto delle strutture del Servizio nazionale solo per aspetti organizzativi e di assistenza alla popolazione. Roma Notte va oltre anche questo confine, perché non c’è un evento da assistere.
La Colonna Mobile. La DGC 179/2021 la istituisce per garantire la continuità amministrativa delle amministrazioni colpite da evento calamitoso. Il personale è selezionato per l’idoneità a operare in scenari emergenziali, con impegno alla pronta partenza su indicazione di ANCI e Dipartimento. Nel 2026 quello stesso elenco viene usato per un servizio ordinario di sicurezza urbana. È uno slittamento della finalità originaria.
La catena operativa. Nel Piano 2024, negli eventi a rilevante impatto locale, il Posto di Comando Avanzato è coordinato dai funzionari della protezione civile. Le altre sale operative, compresa quella della Polizia Locale, vi si raccordano. Lo stesso Piano assegna alla Polizia Locale il compito di orientare le funzioni di sicurezza urbana ai bisogni dell’emergenza. In Roma Notte il baricentro del coordinamento cambia: l’Hub è coordinato dalla Polizia Locale e le équipe di protezione civile operano su sua indicazione. Resta da capire quale autonomia funzionale conservi.
Il silenzio normativo. Nel 2021 Roma richiama il Codice e vincola la Colonna Mobile alla circolare del 2018. Nel 2026, nella DGC 284 sugli incendi boschivi, il Codice torna tra i riferimenti. Nella DGC 161, che impiega la protezione civile nella sicurezza urbana, il Codice non compare. È un dettaglio che dice quale ordinamento sta guidando l’operazione.
Presidio e controllo. Nel linguaggio tecnico della protezione civile il presidio territoriale è legato a uno scenario di rischio, a una fase operativa, ad attività di monitoraggio e sorveglianza. Il Piano capitolino lo usa così: squadre di presidio per sopralluogo, valutazione e intervento su cavità, gas endogeni, incendi di rifiuti, ondate di calore. Nelle DGC 60 e 227, invece, “presidio” e “controllo del territorio” motivano un assetto organizzativo generale che unisce sicurezza urbana e protezione civile. Le parole sono simili. I contesti funzionali sono diversi.
E il volontariato?
Qui bisogna distinguere due cose che possono sembrare uguali ma non lo sono. E va detto con chiarezza: gli atti non dimostrano che associazioni di volontariato di protezione civile siano state attivate come tali.
La prima: i dipendenti comunali iscritti alla Colonna Mobile. Aderiscono su base volontaria, ma non sono volontari di protezione civile nel senso del Codice, anche se gli atti usano la stessa parola.
La seconda: i Tutor della notte, volontari di associazioni del Terzo settore. L’avviso è aperto anche agli enti che hanno la protezione civile tra le attività statutarie. Un’associazione di protezione civile può quindi partecipare.
Se un’associazione di protezione civile partecipa in questa diversa veste, valgono i limiti chiariti dalla circolare del Dipartimento del 6 agosto 2018. Fuori dalle attività di protezione civile l’organizzazione non opera come struttura del Servizio nazionale. Sono esclusi i benefici degli artt. 39 e 40 e l’uso dei segni distintivi della protezione civile. Restano escluse anche le attività di controllo del territorio, vigilanza e osservazione.
I Tutor presidiano postazioni fisse e segnalano all’Hub. Il confine con l’osservazione è sottile. E la stampa ha già scritto che i Tutor arrivano “dalla Protezione Civile”. Il cittadino vede pettorine, sente parlare di protezione civile nella movida. L’identità si consuma anche senza alcuna violazione formale.
Le ragioni di Roma
Roma ha argomenti seri, e vanno riconosciuti.
Il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile. Esercita anche funzioni in materia di sicurezza urbana e, come ufficiale del Governo, di sicurezza pubblica, nei limiti di legge. Unificare la supervisione delle due materie rientra nell’autonomia organizzativa dell’ente. Nel Centro operativo comunale le funzioni sociali e quelle di protezione civile lavorano davvero insieme, e l’esperienza del Giubileo è reale. Una sala operativa integrata può servire anche in emergenza.
L’intesa scrive bene i limiti dei Tutor: solo assistenza e accoglienza, mai interposizione nei conflitti, mai sostituzione delle forze dell’ordine. Dagli atti non risultano funzioni di polizia attribuite ai volontari.
Anche la DGC 284 va letta con onestà. Dopo la fusione, la nuova Direzione continua a esercitare funzioni autentiche di protezione civile, come il catasto delle aree percorse dal fuoco. Non tutto ciò che fa è improprio.
C’è infine un argomento che Roma potrebbe usare: diffondere tra i giovani la cultura dell’autoprotezione è prevenzione non strutturale. Ma nel sistema di protezione civile l’autoprotezione riguarda i rischi di protezione civile. Alcol, sostanze, guida e rumore appartengono ad altre politiche.
Roma Capitale e la riforma
Oggi Roma Capitale non legifera. È un ente con speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Tra le funzioni amministrative che la legge le attribuisce c’è la protezione civile, da esercitare “in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio” (art. 24, L. 42/2009).
Il 29 aprile 2026 la Camera ha approvato in prima lettura la riforma costituzionale che darebbe a Roma potestà legislativa. Il testo è ora all’esame del Senato (A.S. 1888). Elenca undici materie: tra queste la polizia amministrativa locale, i servizi sociali, l’organizzazione amministrativa di Roma Capitale. La protezione civile non c’è.
Anche con la riforma, quindi, la protezione civile resterebbe materia concorrente: principi dello Stato e legge della Regione Lazio.
I pezzi del modello Roma Notte, polizia amministrativa e politiche sociali, entrerebbero nelle competenze legislative di Roma. La protezione civile no.
Due domande
Dagli atti non emerge una violazione frontale del Codice. Emerge uno spostamento del baricentro: dalla protezione dai rischi e dall’assistenza in eventi delimitati a una presenza stabile nella vita ordinaria della città.
La prima domanda nasce dal Codice stesso. Dove finisce l’assistenza alla popolazione prevista dall’art. 16 e dove comincia un servizio ordinario di presidio urbano?
La seconda è rivolta all’amministrazione. Se in un dispositivo stabile di sicurezza urbana servono assistenza sociale, mediazione, logistica e volontariato civico, perché serve la protezione civile in quanto tale? Gli atti non lo dicono. La DGC 161 giustifica la sua presenza con l’integrazione nel Centro operativo comunale, che è uno strumento dell’emergenza.
La protezione civile si difende anche così: chiedendo, atto per atto, quale rischio stia affrontando.

2 Responses
Buona sera Dottoressa,
con il suo scritto mi sono preso una piccola rivincita. Ho lottato per circa 5 anni per far capire quali sono i “compiti” del gruppo comunale di protezione civile, grazie.
Fino a 5/6 anni fa dovevamo fare transenne, parcheggi, ecc. Da allora no transenne e parcheggi. Solo controllo visivo senza fare nessun intervento. Solo comunicare via radio al COC il problema e da si decideva cosa fare.
In media i visitatori sono circa 80mila nel we. I due turni dei volontari sono suddivisi in 7 ore.
Domanda: i volontari possono essere “precettati” in quanto le sagre sono inserite nel Piano di Emergenza Comunale? Grazie.
….abbiamo sconfinato… se continua così sarà stravolto nella sua forma il Volontariato di Protezione Civile….e non ci sarà un ritorno….