Nelle ultime settimane mi sono arrivati diversi messaggi di volontari di protezione civile. Il contenuto è quasi sempre lo stesso: dal piccolo comune alla grande città, il Centro Operativo Comunale viene attivato anche per manifestazioni organizzate da mesi, a volte da un anno, oppure per eventi che si ripetono da decenni e fanno ormai parte del normale calendario della comunità.
Chi mi scrive parla di stanchezza, di disaffezione, di turni che sembrano avere più a che fare con l’organizzazione di una festa, di una corsa o di un concerto che con la protezione civile.
Il disagio è reale e merita una risposta seria.
E la risposta, secondo me, parte da un punto molto semplice: la norma c’è. Il problema è come la usiamo.
Cosa dice il Codice della protezione civile
L’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 1/2018 stabilisce una cosa importante: gli eventi programmati o programmabili in tempo utile, anche quando possono creare problemi organizzativi, non rientrano automaticamente nell’azione di protezione civile.
Pensiamo a una grande festa, a una manifestazione sportiva, a un concerto, a un evento che richiama migliaia di persone.
Può certamente essere necessario organizzare la viabilità, prevedere presidi sanitari, controllare gli accessi, predisporre percorsi e misure di sicurezza.
Ma il fatto che un evento sia complesso non significa, da solo, che sia un evento di protezione civile.
Il Codice prevede che le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale possano assicurare un supporto, su richiesta dell’autorità competente, ma limitatamente agli aspetti organizzativi e di assistenza alla popolazione.
La parola importante è proprio questa: possono.
Non è un automatismo.
Quando un evento diventa davvero “a rilevante impatto locale”
La disciplina degli eventi a rilevante impatto locale nasce dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.
La definizione è abbastanza precisa.
Si parla di eventi circoscritti a un solo comune, o a una parte del suo territorio, che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità a causa dell’eccezionale afflusso di persone oppure della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.
La Direttiva dice grave rischio.
Una piazza piena, da sola, non basta.
In queste situazioni può essere necessario attivare il piano comunale di protezione civile, alcune funzioni di supporto e istituire temporaneamente il COC, il Centro Operativo Comunale.
È dentro questo quadro che il volontariato organizzato può essere impiegato come struttura operativa del Servizio nazionale.
La circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018 aggiunge un passaggio molto importante: l’impiego dei volontari deve avvenire nel rigoroso rispetto della disciplina prevista per questi eventi.
Quindi non siamo davanti a una libertà senza limiti.
I presupposti esistono.
Il problema nasce quando vengono interpretati in modo così ampio da trasformare lentamente l’eccezione in normalità.
Quando la norma rischia di diventare una scorciatoia
Proviamo a fare un esempio molto semplice.
C’è una festa patronale. Oppure una corsa cittadina. O un concerto estivo.
Servono persone.
Si qualifica l’evento come “a rilevante impatto locale”, si apre il COC e si attivano i volontari.
Formalmente tutto sembra avere una sua collocazione.
Ma resta una domanda fondamentale:
qual è il grave rischio per la pubblica e privata incolumità che giustifica quella scelta?
Una manifestazione programmata può certamente presentare rischi seri. Il fatto che sia organizzata da un anno non significa che sia automaticamente sicura.
Ma quei rischi devono esserci davvero.
Devono essere individuati.
Devono essere coerenti con ciò che la normativa richiede.
Il bisogno di braccia non è un rischio di protezione civile.
Aprire il COC non rende tutto “protezione civile”
C’è poi un altro punto che spesso crea confusione.
L’apertura del COC non trasforma automaticamente tutte le attività svolte durante una manifestazione in attività di protezione civile.
La circolare del 2018 indica chiaramente ciò che il volontariato può fare: supporto amministrativo e di segreteria nella struttura di coordinamento, attività socio-assistenziale, soccorso e assistenza sanitaria, preparazione e distribuzione dei pasti per l’assistenza alla popolazione, informazione ai cittadini.
Ma indica anche ciò che non può fare.
Tra le attività escluse ci sono il controllo del territorio e degli accessi, la vigilanza, il prefiltraggio, l’interdizione dei percorsi e altre attività proprie dei soggetti istituzionalmente competenti per la sicurezza.
Anche i servizi di polizia stradale e la regolazione del traffico sono totalmente preclusi al volontariato di protezione civile.
Lo stesso vale per l’uso della paletta dirigitraffico.
Il volontario con la paletta all’incrocio, quindi, non è semplicemente una scelta organizzativa discutibile. È un impiego che le indicazioni nazionali escludono espressamente.
E questo apre anche un tema di responsabilità e di tutela dello stesso volontario.
Esiste anche un’altra strada
Questa è forse la parte meno conosciuta.
La circolare del 2018 prevede anche una seconda possibilità.
Un’organizzazione di volontariato può collaborare direttamente con chi organizza una manifestazione, se quell’attività rientra nel proprio statuto e se i volontari possiedono le eventuali abilitazioni richieste.
In quel caso, però, non opera come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.
Questo significa che non si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice, non si utilizzano loghi, stemmi o emblemi riconducibili alla protezione civile e i volontari devono essere chiaramente identificati come persone che stanno collaborando all’evento.
Quindi lo strumento esiste.
La scelta non è tra “usare i volontari” oppure “non usarli”.
La vera distinzione è un’altra: stanno operando come volontari di protezione civile oppure come volontari di un’associazione che collabora con l’organizzatore?
Sono due situazioni diverse.
Hanno regole diverse.
Hanno tutele diverse.
E hanno anche costi diversi.
Confonderle non aiuta nessuno.
Il costo che non compare nel bilancio dell’evento
Il volontariato ha evidentemente un costo diverso rispetto al personale professionale o a servizi organizzati appositamente per una manifestazione.
Ed è proprio per questo che il confine tra le due strade non può diventare una formalità.
La seconda possibilità prevista dalla circolare dimostra che non serve forzare la protezione civile per permettere a un’associazione di collaborare a un evento.
Basta chiamare quella collaborazione con il suo nome e applicare le regole corrette.
Quando invece il volontariato di protezione civile diventa il modo ordinario per coprire ciò che l’organizzatore o il Comune non riescono a garantire con gli strumenti ordinari, il risparmio si sposta da un’altra parte.
Si paga nella motivazione delle persone.
Si paga nel ricambio generazionale.
Si paga nelle associazioni che fanno sempre più fatica a trovare volontari disponibili.
E si rischia di pagarlo anche il giorno dell’emergenza vera, quando quelle stesse persone dovrebbero essere presenti, preparate e motivate.
Il tempo del volontario non è gratuito: semplicemente non compare nel bilancio dell’evento.
C’è anche un tema di responsabilità.
La qualificazione di un evento e l’attivazione delle strutture comunali di protezione civile devono poggiare sui presupposti previsti dalla disciplina nazionale.
Lo stesso vale per i compiti affidati ai volontari.
L’apertura del COC non rende legittima un’attività che la normativa esclude.
Gli scenari hanno un limite preciso
La circolare del 2018 ricorda inoltre che gli scenari di rischio e i compiti individuati dal decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 sono gli unici contesti nei quali il volontariato organizzato di protezione civile può essere legittimamente impiegato.
Questo quadro è stato aggiornato con il Decreto del Capo Dipartimento n. 2206 del 24 luglio 2025, che ha sostituito gli allegati 1 e 3 del decreto del 2012, aggiornando anche quello relativo agli scenari di rischio e ai compiti dei volontari.
Il perimetro, quindi, esiste ed è aggiornato.
Va rispettato.
Quattro domande prima di decidere
Non credo che serva una nuova legge.
Prima di tutto dovremmo applicare bene quella che già abbiamo.
Prima di qualificare una manifestazione come evento a rilevante impatto locale, ogni amministrazione dovrebbe essere in grado di rispondere con chiarezza a quattro domande:
- Qual è il grave rischio concreto per la pubblica e privata incolumità?
- Perché gli strumenti ordinari non sono sufficienti?
- Quali compiti verranno affidati ai volontari?
- Quei compiti rientrano davvero negli scenari e nelle attività consentite al volontariato di protezione civile?
Se le risposte sono chiare, l’attivazione ha un fondamento.
Se invece la risposta reale è semplicemente “ci servono persone”, allora stiamo utilizzando lo strumento sbagliato.
Il tempo dei volontari
Ogni ora spesa impropriamente a presidiare una transenna è un’ora sottratta a ciò per cui il volontariato di protezione civile dovrebbe prepararsi: conoscere il territorio, formarsi, esercitarsi, informare i cittadini ed essere pronto quando serve davvero.
In una parola, fare prevenzione.
Difendere il significato dell’evento a rilevante impatto locale significa anche difendere questo tempo e rispettare chi lo mette gratuitamente a disposizione della comunità.
Il volontariato organizzato è una struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.
Non è una riserva di personale da utilizzare ogni volta che l’organizzazione ordinaria non basta.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile
Art. 16, comma 3: gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticità organizzative, non rientrano nell’azione di protezione civile. È ammesso un supporto limitato agli aspetti organizzativi e di assistenza alla popolazione, su richiesta dell’autorità competente.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012
“Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”. Il paragrafo 2.3.1 disciplina gli eventi a rilevante impatto locale: eventi che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità per l’eccezionale afflusso di persone o per la scarsità o insufficienza delle vie di fuga.
Circolare del Dipartimento della Protezione Civile 6 agosto 2018
“Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”. Distingue l’impiego come struttura operativa del Servizio nazionale dalla collaborazione diretta con gli organizzatori e individua le attività consentite e quelle vietate.
Indicazioni operative del Capo del Dipartimento 24 giugno 2016
Allegate alla circolare del 2018. Sono richiamate, tra l’altro, per il divieto di utilizzo delle palette dirigitraffico da parte dei volontari, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada.
Decreto del Capo del Dipartimento 12 gennaio 2012, aggiornato dal DCD n. 2206 del 24 luglio 2025
Riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile. L’allegato 1 individua gli scenari di rischio e i compiti dei volontari; il decreto del 2025 ha sostituito gli allegati 1 e 3.
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One response
Noi come prociv arci Narni facciamo servizio a feste paesane ma abbiamo il 3 livello rischio elevato. Esame dai vigili del fuoco. Si può fare, viabilità no.