Il 21 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla Protezione civile (A.C. 3076, già A.S. 1779), con 131 voti favorevoli, nessun contrario e 95 astenuti.

Il provvedimento, al 23 ottobre in attesa di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove disposizioni sulla responsabilità penale di sindaci, operatori e volontari e prevede un riconoscimento specifico per il personale delle strutture di Protezione civile.

Un passo avanti.

Leggendo il testo approvato e gli atti parlamentari emergono però alcune questioni che meritano attenzione. Riguardano le tutele, la formazione, le risorse disponibili e la capacità delle amministrazioni di applicare concretamente le norme.

Cosa cambia per chi opera nella Protezione civile

Chi interviene durante un’emergenza può trovarsi a decidere in pochi minuti, con informazioni incomplete, strumenti limitati e situazioni che cambiano rapidamente. La nuova disciplina riconosce queste difficoltà e stabilisce che debbano essere considerate nella valutazione di eventuali responsabilità.

Le tutele non sono uguali per tutti.

Per i volontari appartenenti alle organizzazioni iscritte nell’Elenco nazionale è prevista la limitazione della responsabilità per reati colposi ai casi di colpa grave, nell’ambito delle attività di Protezione civile. La disciplina comprende anche il sindaco quando agisce come legale rappresentante del gruppo comunale, limitatamente a tale attività.

Per i sindaci e le altre autorità e per gli operatori, la stessa limitazione riguarda le misure e gli interventi urgenti nella gestione delle emergenze.

C’è poi una disposizione comune ai soggetti individuati dalla norma, che riguarda anche le attività ordinarie di prevenzione e pianificazione: la non punibilità per chi ha rispettato le linee guida o, in loro mancanza, le buone pratiche, purché adeguate alla situazione concreta.

Le nuove garanzie hanno quindi condizioni precise e non rappresentano un’immunità generale.

Un altro aspetto significativo è che, nel valutare la colpa, si dovrà tenere conto anche delle risorse disponibili, delle conoscenze scientifiche, dei dati e degli strumenti di monitoraggio. La mancanza di mezzi non giustifica automaticamente eventuali omissioni, ma diventa un elemento da considerare.

Resta aperta una questione importante: la posizione del personale impiegato nei Centri operativi comunali (COC). Durante l’esame parlamentare erano state proposte modifiche per ampliare espressamente la platea dei soggetti tutelati, ma non sono state accolte. Su questo punto sarà necessario un chiarimento interpretativo.

Nuove tutele, ma con quali strumenti?

Il provvedimento prevede sezioni contrattuali specifiche per il personale delle strutture di Protezione civile degli enti del comparto Funzioni locali, con riconoscimenti legati alle particolari responsabilità e condizioni di lavoro.

Sono inoltre previste linee guida nazionali, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della nuova disciplina, che dovranno definire standard minimi di formazione e addestramento e raccomandazioni operative.

Fino all’adozione delle linee guida, per la nuova causa di non punibilità il riferimento saranno le buone pratiche. Non sono stati accolti gli emendamenti che proponevano di rinviare l’applicazione di questa tutela fino all’adozione delle linee guida.

Qui emerge un problema concreto.

La legge prevede l’invarianza finanziaria: non introduce nuove risorse dedicate per realizzare queste misure.

In Aula sono stati respinti gli emendamenti che proponevano stanziamenti per formazione, sicurezza e dotazioni dei volontari. Anche gli ordini del giorno sulle risorse sono stati accolti con formulazioni subordinate ai vincoli di finanza pubblica.

La formazione richiede personale preparato, tempo, esercitazioni, attrezzature e continuità. Lo stesso vale per la pianificazione e per il mantenimento delle capacità operative.

Chi è chiamato ad applicare procedure e standard deve disporre degli strumenti necessari.

L’Osservatorio sulle buone pratiche: otto anni di percorso

C’è un caso particolarmente significativo.

Il Codice della Protezione civile prevedeva già nel 2018 un Osservatorio sulle buone pratiche, pensato per raccogliere e valorizzare le esperienze utili al miglioramento del sistema.

La sua storia è questa:

  • 2018: il Codice prevede l’Osservatorio.
  • 2023: una direttiva ne disciplina l’istituzione.
  • 2024: vengono adottate le indicazioni operative e avviata una sperimentazione di 24 mesi.
  • 2025: viene realizzata la prima raccolta tematica pubblicamente documentata, dedicata all’allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico.
  • 2026: a luglio termina il periodo sperimentale previsto. A oggi non risulta pubblicamente chiarito l’assetto successivo.

Ora il provvedimento approvato il 21 ottobre attribuisce proprio all’Osservatorio un ruolo nell’elaborazione delle nuove linee guida.

L’Osservatorio ha avviato le proprie attività. A otto anni dalla sua previsione, resta da chiarire come proseguiranno stabilmente.

La questione è importante perché le buone pratiche acquistano una nuova rilevanza anche ai fini della tutela penale.

La direttiva del 2023 precisa che sono riferimenti da adattare ai diversi territori, non prescrizioni valide automaticamente in ogni situazione.

Occorre quindi raccoglierle, renderle accessibili, condividerle e aggiornarle.

Un precedente esiste già. La direttiva sull’allertamento e IT-Alert del 23 ottobre 2020, nel testo coordinato con quella del 7 febbraio 2023, prevede la predisposizione di raccomandazioni e linee guida sulla base delle buone pratiche raccolte.

Il nuovo articolo 42-bis riprende questa logica per le attività di Protezione civile. Le specifiche procedure previste per IT-Alert non vengono automaticamente estese agli altri ambiti.

La prevenzione deve diventare attività quotidiana

La prevenzione non nasce con questa legge.

Dal 2018 il Codice della Protezione civile distingue la prevenzione strutturale e non strutturale, e colloca la pianificazione in quest’ultima.

Le norme ci sono da otto anni. Manca la loro attuazione continua nei territori.

Pensiamo ai piani comunali di Protezione civile.

Un piano formalmente approvato non dice ancora se sia conosciuto da chi dovrà applicarlo, se le procedure siano state verificate attraverso esercitazioni e se i cittadini sappiano come comportarsi in caso di emergenza.

Sono aspetti concreti, che riguardano la sicurezza delle comunità e la preparazione delle amministrazioni.

Un Piano Comunale Vivo, aggiornato, conosciuto e utilizzato, permette di verificare procedure, individuare criticità, formare le persone e documentare le attività svolte.

Questa documentazione può essere utile anche per ricostruire le pratiche effettivamente seguite, pur senza garantire automaticamente l’applicazione della nuova causa di non punibilità.

Il suo valore principale resta quello di migliorare la prevenzione.

Una riforma ancora da completare

La legge 167 del 2025 ha delegato il Governo al riordino del Codice della Protezione civile, con termine ordinario al 29 novembre 2026, salvo la proroga prevista dalla stessa legge.

Tra i criteri di questa delega compare anche il principio della «giusta cultura»: raccogliere e condividere le informazioni sugli eventi, comprese le criticità, per migliorare l’organizzazione e la gestione dei rischi.

Le esperienze, anche quelle nelle quali qualcosa non ha funzionato, devono aiutare l’intero sistema a imparare e migliorare.

Il provvedimento di ottobre ha anticipato parte dei criteri della delega sulle responsabilità degli operatori, senza riprendere espressamente questo principio. Durante l’esame parlamentare non sono stati accolti gli emendamenti che chiedevano un coordinamento tra i due interventi normativi.

Resta quindi da capire come il riordino del Codice affronterà questi aspetti.

Le nuove disposizioni rappresentano un passo avanti nel riconoscimento delle responsabilità e delle difficoltà di chi opera nella Protezione civile. Rimane però il problema di garantire alle amministrazioni competenze, strumenti adeguati e continuità organizzativa.

La Protezione civile deve continuare a garantire risposte efficaci alle emergenze. Per riuscirci, deve investire prima di tutto nella prevenzione, nella preparazione delle comunità e nella capacità di governare i rischi.

L’emergenza si gestisce. La prevenzione si governa.


Fonti e riferimenti normativi

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