Il DL 159/2025 è il tassello che mancava per mettere ordine nel sistema della protezione civile dal punto di vista della sicurezza, delle responsabilità e dell’organizzazione delle attività operative. Arriva dopo una serie di norme uscite negli ultimi mesi – la Legge 118/2025 e il decreto del 24 luglio 2025 – e completa il quadro con regole più chiare, un linguaggio finalmente uniforme e un’impostazione più moderna e coerente con il Codice della Protezione Civile.
Questo articolo raccoglie tutto ciò che è cambiato, cosa significa nella pratica e cosa manca ancora per avere un sistema davvero solido.
1. Da tre norme diverse un’unica direzione
Nel giro di pochi mesi sono arrivate tre novità che, lette insieme, ridisegnano il funzionamento della protezione civile:
- Legge 118/2025 (DL 95/2025)
Chiarisce che volontari e coordinatori comunali non sono datori di lavoro né dirigenti ai fini del D.Lgs. 81/2008. - Decreto DPC 24 luglio 2025
Aggiorna gli scenari di rischio, definisce i compiti del volontariato, stabilisce i controlli sanitari e cancella il decreto del 2013. - DL 159/2025 (art. 18 e nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008)
Definisce come si applica l’81/08 al volontariato, chiarisce obblighi, limiti e responsabilità e distingue tra controllo sanitario e sorveglianza sanitaria.
Letti uno dopo l’altro, danno un messaggio molto netto: mettere ordine, tutelare chi opera e rendere la prevenzione parte integrante della protezione civile.
2. Le certezze per volontari e coordinatori: finalmente chiarezza
La prima svolta l’ha portata la Legge 118/2025: volontari e coordinatori comunali non possono essere trattati come datori di lavoro. Non erano lavoratori prima e non lo sono oggi. Questa norma è retroattiva e chiude definitivamente un equivoco durato anni.
Il DL 159/2025 ha completato il quadro stabilendo che i volontari sono equiparati ai lavoratori solo per:
- formazione
- informazione
- addestramento
- utilizzo dei DPI
- controllo sanitario
- sorveglianza sanitaria per chi opera in scenari più rischiosi
Tutto il resto rimane fuori dal perimetro della normativa sui luoghi di lavoro.
Per capirci: un volontario non sarà mai trattato come il capo di un cantiere, ma deve essere formato, equipaggiato e tutelato in modo serio.
3. Cosa introduce il DL 159/2025 per le organizzazioni di volontariato
Il DL 159/2025 specifica in modo chiaro cosa devono garantire le organizzazioni:
- formazione adeguata agli scenari di rischio
- addestramento pratico all’uso delle attrezzature
- DPI idonei e mantenuti in efficienza
- controllo sanitario per tutti i volontari
- sorveglianza sanitaria per chi è esposto a rischi oltre le soglie
- procedure interne coerenti con i piani di protezione civile
Il decreto chiarisce anche un altro punto fondamentale: le sedi, le aree di esercitazione e gli scenari di intervento non sono “luoghi di lavoro” ai sensi dell’81/08.
Non significa “meno sicurezza”, ma sicurezza diversa, costruita sulle specificità del volontariato.
4. Il decreto del 24 luglio 2025: cosa si può fare e come
Questo decreto ha aggiornato finalmente gli allegati del 2012 e cancellato quello del 2013. Le novità principali sono tre:
- scenari di rischio uniformati in tutta Italia
- compiti del volontariato descritti in modo chiaro e moderno
- controlli sanitari con cadenze precise (5 anni sotto i 60, 2 anni dai 60 in su)
Vengono riconosciute come attività importanti anche:
- presidio e monitoraggio del territorio
- supporto ai COC
- informazione alla popolazione
- logistica e telecomunicazioni
- AIB
- ricerca persone
- tutela beni culturali
- attività tecniche e di pianificazione
Questo è il decreto che dice cosa si fa, mentre il DL 159 dice in quali condizioni si può farlo in sicurezza.
5. Il tema della responsabilità: la colpa grave per chi decide in emergenza
Il disegno di legge approvato dal Governo ha introdotto una tutela attesa da anni: nelle attività di gestione e superamento delle emergenze la responsabilità penale scatta solo per colpa grave.
La valutazione deve tener conto:
- dell’urgenza
- delle informazioni disponibili
- delle risorse presenti
- del rispetto di linee guida e procedure
Per i Sindaci questo significa poter decidere senza essere paralizzati dalla paura di sbagliare in buona fede. Per funzionari e volontari vuol dire lavorare in un sistema che riconosce la complessità dell’emergenza.
6. La prevenzione diventa parte del lavoro della protezione civile
Il decreto del 24 luglio 2025 ha riconosciuto una verità che tu, Chiara, dici da anni: la protezione civile non è solo emergenza.
Il presidio del territorio, la verifica degli argini, la segnalazione delle criticità, la formazione nelle scuole e l’informazione alla popolazione sono attività operative vere, non “attività accessorie”.
Il DL 159 dà a questo una base di sicurezza:
- se il volontario fa monitoraggio, deve essere formato
- se opera in uno scenario a rischio, deve avere DPI adeguati
- se supera certe soglie di esposizione, serve sorveglianza sanitaria
Non si improvvisa più.
7. Cosa manca ancora per un sistema davvero uniforme
Ci sono ancora punti da risolvere:
- accordi chiari con ULSS e Regioni su visite, idoneità e costi
- percorsi formativi uniformi e verificabili
- criteri omogenei per individuare chi è esposto ai rischi
- risorse economiche per DPI, addestramento e controlli sanitari
- responsabilità operative coordinate tra Comuni, ODV e strutture tecniche
- piani comunali che integrino il presidio del territorio come attività strutturale
Senza questi aspetti, c’è il rischio che ogni Regione applichi le norme in modo diverso.
8. In sintesi: un sistema più chiaro, più tutelato e più moderno
- La Legge 118/2025 ha definito chi risponde di cosa.
- Il decreto del 24 luglio 2025 ha detto cosa si fa e come.
- Il DL 159/2025 ha stabilito come tutelare chi opera, con regole serie ma compatibili con il volontariato.
- Il DDL sulla colpa grave ha dato respiro agli amministratori e ai decisori.
Ora la strada è quella giusta: meno burocrazia difensiva, più prevenzione, più formazione, più responsabilità ben definite.
La protezione civile diventa finalmente ciò che deve essere: un sistema che protegge la popolazione iniziando da chi, ogni giorno, sceglie di dedicare tempo e competenza per il bene comune.

3 Responses
Grazie Chiara, mi sorge una domanda: come fare a divulgare questa informativa affinché arrivi prima possibile ai diretti responsabili?
Le cose scritte sono buone e sicuramente sono un bel passo avanti, speriamo che tutto vada a buon fine grazie mille
Il DL159/25 è stato convertito in legge n.198 il 29 dicembre 2025 con alcune modifiche.
In particolare all’art.18 sono stati aggiunti i commi:
– 13-bis che ribadisce che i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, non sono equiparati al datore di lavoro, dirigente o al preposto.
– 13-ter, 13-quater, 13-quinquies che introducono sanzioni per i rappresentanti legali (compresi i sindaci) e anche i volontari che violano gli obblighi specificati al punto 3 del suo articolo (commi 2a, 3 e 4 del DL159/25). Appare a mio parere simbolica la sanzione applicata ai legali rappresentanti qualora sindaci variando da 100 a 1000 euro. Mentre più consistente la sanzione ai volontari che è “interdizione dall’esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi”.
– 13-sexies che rimanda l’accertamento e l’irrogazione della sanzione a quanto stabilito nella 81/08.
Cosa ci dice il legislatore? che tutti siamo coinvolti nel rispetto della norma, negli obblighi di formazione, addestramento, nel fare o esigere i controlli sanitari, nell’operare negli scenari sanciti dalla norma, nell’uso DPI ecc.
Ma cosa e soprattutto quanto può fare un Volontario se nel suo Gruppo questi obblighi non vengono rispettati (in particolare i controlli sanitari)? A mio parere pretendere, protestare, fino a non operare….