La legge non lascia spazio a interpretazioni. Come stabilito dall’art. 12 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), la protezione civile è una funzione fondamentale dei Comuni. Ma non solo: è definita anche come funzione di pubblica utilità che deve garantire un servizio indispensabile. Lo conferma anche l’articolo 19 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che inserisce la prevenzione delle calamità tra le funzioni fondamentali da garantire sul territorio.
Per rispondere a questo obbligo, ogni Comune deve dotarsi di una componente volontaria attivabile, da prevedere all’interno del Piano Comunale di Protezione Civile. Le modalità previste sono due: costituire un gruppo comunale oppure stipulare una convenzione con una associazione di volontariato iscritta agli elenchi ufficiali e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In assenza di una di queste due forme, il Comune è scoperto e inadempiente.
Il gruppo comunale di protezione civile è una struttura interna istituita con delibera del consiglio comunale, composta da cittadini volontari che operano esclusivamente su attivazione dell’amministrazione. Deve essere iscritto sia all’elenco territoriale del volontariato di protezione civile che al RUNTS nella sezione “altri enti del Terzo Settore”. Non può svolgere attività autonome, né agire fuori dal piano comunale. La gestione è interamente in capo al Comune: formazione, dotazioni, attivazioni, assicurazioni e rendicontazioni sono tutte responsabilità istituzionali.
Le associazioni locali di volontariato, invece, sono enti autonomi, generalmente costituiti come Organizzazioni di Volontariato e regolarmente iscritti al RUNTS e all’elenco territoriale. Possono prevedere nello statuto anche altre attività (ambientali, sociali, culturali), ma per operare come protezione civile devono avere in essere una convenzione formale con il Comune. Senza convenzione, non possono essere attivate sul territorio, neppure in emergenza. La convenzione regola ogni aspetto operativo: ruoli, responsabilità, assicurazioni, formazione, dotazioni, logistica e rimborsi. Il rapporto con il Comune è quindi essenziale per garantire l’inquadramento operativo dell’associazione nel sistema pubblico di protezione civile.
Le associazioni nazionali di protezione civile, iscritte all’elenco centrale gestito dal Dipartimento della Protezione Civile, svolgono un ruolo strategico su scala più ampia, con una rete articolata in più Regioni. Operano su scenari di rilievo nazionale e possono stipulare convenzioni anche con Regioni e Comuni. Tuttavia, se intendono operare stabilmente sul territorio, le loro articolazioni locali devono essere iscritte agli elenchi territoriali regionali. In questi casi, l’organizzazione nazionale deve:
- Garantire quote di risorse disponibili sia per attivazioni locali che per attivazioni nazionali;
- Assicurare il coordinamento formale tra livello centrale e periferico;
- Mantenere dati aggiornati, una logistica efficiente e disponibilità verificabile.
Il coordinamento tra la struttura centrale e le articolazioni territoriali è essenziale per garantire coerenza operativa, evitare sovrapposizioni e rispondere in modo efficace alle attivazioni. Le direttive operative stabiliscono criteri stringenti di trasparenza, organizzazione e tracciabilità.
La formazione è il requisito che accomuna tutte le componenti del volontariato: gruppi comunali, associazioni locali, e organizzazioni nazionali. Ogni volontario deve aver completato almeno un corso base, seguito corsi specialistici (logistica, AIB, comunicazioni, beni culturali, ecc.) e aggiornamenti periodici. La formazione riguarda anche dirigenti e responsabili. Senza formazione, il volontario non può essere attivato e decade da ogni copertura assicurativa.
Il quadro normativo si completa con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), la Direttiva del 30 aprile 2021 sulla pianificazione comunale, e le linee guida nazionali che definiscono requisiti, standard e regole per la gestione delle organizzazioni e dei volontari.
La protezione civile non si improvvisa. È un sistema regolato, pubblico, trasparente. È una responsabilità comunale. È un diritto dei cittadini. È, in modo chiaro e inequivocabile, una funzione fondamentale del Comune.
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